Sotto il profilo della deducibilità dei canoni di leasing e delle spese, il regime fiscale applicabile qualora l’autovettura sia locata da una società tedesca è il medesimo previsto per le autovetture concesse in leasing da società italiane.
A norma dell’art. 164 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), sono integralmente deducibili i costi e le spese esclusivamente degli autoveicoli
Per i veicoli non destinati agli usi sopra descritti, la limitazione percentuale prevede che tutti i costi relativi all’autoveicolo siano deducibili per il 50 % (valore elevato fino all’80 % allorché i veicoli siano utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio).
Le predette percentuali si applicano alla quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non superiore ad Euro 18.075,99, se l’acquisto del bene avviene in leasing (limite elevato ad Euro 25.822,84 per gli agenti o rappresentanti di commercio).
In estrema sintesi quindi,
- i canoni di leasing sono deducibili al 50%, su un valore di acquisto massimo di Euro 18.075,99 (mentre per agenti di commercio il limite è l’80% su un valore di acquisto massimo di Euro 25.822,84);
- i canoni di locazione sono deducibili fino ad un ammontare massimo di Euro 1.807,60 anno (50% di Euro 3.615,20), mentre per gli agenti di commercio il valore massimo deducibile è di Euro 2.892,16 (80% di Euro 3.615,20);
- tutti gli altri costi di esercizio, quali spese carburante, manutenzione, riparazioni, polizza assicurativa, sono deducibili entro il limite del 50%.
La tassa di circolazione deve essere evidentemente liquidata in Germania, ove ha sede la società di leasing proprietaria della medesima.
La deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
-
autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR, il cui regime di deducibilità varia in relazione al tipo di veicolo e all’utilizzo che ne viene fatto;
-
autoveicoli non compresi nell’art. 164, TUIR, le cui spese sono integralmente deducibili purché siano rispettati i generali principi di competenza, certezza ed inerenza all’attività.
Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio, a decorrere dal periodo d’imposta 2007:
Per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o in noleggio.
La deducibilità di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
-
autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR, il cui regime di deducibilità varia in relazione al tipo di veicolo e all’utilizzo che ne viene fatto;
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autoveicoli non compresi nell’art. 164, TUIR, le cui spese sono integralmente deducibili purché siano rispettati i generali principi di competenza, certezza ed inerenza all’attività.
Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio, a decorrere dal periodo d’imposta 2007:
Per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprietà, in leasing o in noleggio.
N.B. La presente nota non costituisce parere legale o fiscale e deve essere intesa quale documento meramente informativo, sintetico e non esaustivo. Giova sottolineare che la destinazione d’uso si considera “aziendale” allorquando l’uso privato/extraziendale non sia superiore al 10% dell’utilizzo complessivo. Per uso promiscuo, si intende l’uso sia aziendale che privato del veicolo. In proposito, occorre sottolineare che, per i lavoratori autonomi, vale il principio di cassa, secondo il quale sono ammessi in deduzione solo canoni effettivamente pagato
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